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sabato 20 aprile 2013

2013: UN ANNO DI SVOLTA PER L'IMPIANTISTA
Tutte le novità normative e impiantistiche

Il 2013 si prevede sia un anno ricco di innovazioni e cambiamenti per quel che riguarda il settore impiantistico, si partirà col nuovo CONTO TERMICO senza dimenticare che fino al 30 giugno è sempre in vigore la detrazione del 55%, verrà introdotto il nuovo DPR 412 con la pubblicazione del nuovo Libretto d'impianto e verrà pubblicato un aggiornamento della UNI 7129/08, a seguito dell'entrata in vigore della UNI 10738 si prevede l'introduzione della procedura dell'accertamento documentale per gli impianti esistenti e/o riattivati, senza dimenticare la formazione obbligatoria e/o facoltativa per gli installatori.




Il CONTO TERMICO

Il Decreto prevede incentivi fino al 40% destinati a privati, imprese e pubbliche amministrazioni per piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Sul piatto uno stanziamento da parte dello Stato di 900 milioni di euro, 700 per privati e imprese, 200 per le amministrazioni pubbliche.
L’incentivo coprirà il 40% dell’investimento e verrà erogato in 2 o 5 anni.

Gli incentivi sono rivolti a:

- persone fisiche, condomini e imprese per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:

a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (2 o 5 anni secondo la potenza dell’impianto);

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti con nuovi impianti dotati di generatore di calore alimentato a biomassa (2 o 5 anni secondo la potenza dell’impianto);

c) installazione di collettori solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling (2 o 5 anni secondo la superficie dell’impianto);

d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (2 anni)

- amministrazioni pubbliche per:

a) isolamento termico dell’involucro edilizio (5 anni);
b) sostituzione di finestre comprensive di infissi (5 anni);
c) sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione (5 anni);
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento (5 anni);



IL NUOVO DPR 412


Il decreto definisce i criteri generali in materia di:
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione

Nuova definizione di impianto termico:

Impianto termico (impianto per la climatizzazione estiva e/o invernale): impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari o alla sola produzione di acqua calda per gli stessi usi,
Non sono considerati impianti termici i sistemi di produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/08, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili:

dall’impresa installatrice dell’impianto
dal fabbricante
dalle normative UNI e CEI

Gli installatori e i manutentori degli impianti termici abilitati devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi quali siano le operazioni di controllo e manutenzione per garantire la sicurezza e con quale frequenza queste vadano effettuate

Gli impianti termici per la climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un NUOVO LIBRETTO D'IMPIANTO per la climatizzazione



FORMAZIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA

I soggetti che vorranno svolgere l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria sugli impianti a gas e che alla data del 1 agosto 2013 non saranno in possesso di un titolo di studio (laurea tecnica, diploma o qualifica tecnica), dovranno frequentare un corso di formazione professionale specifico per l’attività per la quale richiedono la qualificazione.

I corsi di formazione sopra indicati dovranno essere attivati dalle Regione e dalle Provincie autonome entro il 31 dicembre 2012. Il D.Lgs. 28/2011 conferisce all’ENEA il compito di supporto alle Regioni, al fine di garantire la coerenza e l’omogeneità a livello nazionale.


Il Patentino Frigoristi

Il DPR 43/2012 introduce l’obbligo di certificazione per le persone e le imprese che esercitano l’attività di installazione, manutenzione, riparazione e recupero di gas fluorurati ad effetto serra.


DL SVILUPPO BIS

Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni


UNI 7129 e UNI 10738

Accertamenti documentali per gli impianti modificati o riattivati?

Nel 2012 è stata pubblicata la nuova UNI 10738 inerente le verifiche sugli impianti esistenti, è molto probabile quindi che entrerà in vigore il titolo III della delibera 40/04 che impone l'accertamento documentale per gli impianti modificati e riattivati.

Nel frattempo si prevede che verrà rivista la UNI 7129/08 e pubblicato un'aggiornamento.
SCARICO IN FACCIATA: SI ACCENDE IL DIBATTITO
Riportiamo comunicato stampa di Assocamini e Assofumi in merito all'art. 34 comma 53 che prevede lo scarico a parete per apparecchi a condensazione
La modifica normativa introdotta dalla legge di conversione del d.l. 18/10/2012 n. 179 (l. 17/12/2012, n. 221), all’art. 34, comma 53, ha profondamente inciso sul comma 9 dell’art. 5 del D.P.R. N. 412/1993, con un’apparente apertura agli scarichi a parete, andando in tal modo a toccare aspetti attinenti alla normativa igienico‐sanitaria.


La legge contenente "Ulteriori misure per la crescita del Paese", collegata ad alcune misure dirisparmio energetico è di fatto inapplicabile per gli scarichi a parete asserviti alle caldaie a condensazione e dimostra come le buone intenzioni del Parlamento, negli ultimi giorni di lavori della sedicesima legislatura, nell'impossibilità di effettuare analisi dettagliate, siano state tradite da un’idea retrograda che ci riporterebbe nel medioevo delle regole, contro ogni concetto di modernità. Nessuna strada è spianata in questa direzione.
Nessuna deroga è applicabile nel caso di apparecchi per il riscaldamento a gas familiare, neppure per quelli appartenenti alla classe di NOx meno inquinante. Infatti, la formulazione dell'articolato di legge restringe ai soli apparecchi a condensazione di tipo B l'eventuale scarico a parete. Anche in questi casi limitati, ogni fuga in avanti può essere certamente contrastata a livello regionale, provinciale e comunale appellandosi alle norme prevalenti che tutelano la salute pubblica.
Sono stati scritti centinaia di trattati per la corretta evacuazione dei fumi a tetto indicando precise regole per evitare il loro ristagno e quindi l'inquinamento a terra.
Ora si sarebbe voluto cancellare con un colpo di spugna, che stupisce per la temerarietà, ogni applicazione dell'ingegneria praticando un semplice buco nel muro e facendo sporgere un volgare pezzo di tubo dalla casa: un oltraggio a ogni ragionamento scientifico nel nome di una presunta semplificazione. Si possono facilmente immaginare le infinite liti condominiali che certamente si instaurerebbero tra vicini minando alla radice ogni rapporto di buon vicinato e gli esiti devastanti dell'applicazione di tale
"metodica" con pinnacoli fumanti e condensato gocciolante su capitelli corinzi e statue marmoree.
La formulazione dell’art. 34, comma 53 ha colto di sorpresa anche il Comitato Italiano Gas cui si deve la revisione della norma tecnica 7129 e la disciplina delle installazioni. Assofumi e Assocamini cecedItalia Associazione Nazionale Produttori di Apparecchi Domestici e Professionali rimarcano che ogni regola sulle canne fumarie deve essere riportata in ambito CIG dove le diverse filiere industriali discutono e condividono le migliori soluzioni tecniche. Si è fermamente contrari ad iniziative parlamentari che entrando a gamba tesa vanificano ogni sforzo di lavoro congiunto di tutte le imprese interessate.
Anche nei casi di distacco della singola utenza da un impianto di riscaldamento centralizzato e di trasformazioni da centralizzato ad autonomo un camino non risanato è fonte certa di inquinamento: è quindi un dovere civico metterci mano per la propria e, soprattutto, l'altrui salute. Va aggiunto che il costo globale del risanamento del camino è di gran lunga inferiore a quello della trasformazione.
Sempre deve essere coinvolto il progettista per l’ottimizzazione dell’impianto e cioè, nel nostro caso, della caldaia e del camino. Le semplificazioni e le soluzioni arrangiate costituiscono un vero e proprio rischio per l’utente finale. Non può essere invocata l’efficienza energetica quale soluzione ottimale per ogni applicazione. Il ventaglio di opzioni tecniche e scelte tecnologiche è molto ampio. Le forzature e le interpretazioni unilaterali sono, in principio, sbagliate.